Distaccamento dall’impianto di riscaldamento centralizzato e da quello idrico

 DISTACCAMENTO DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

L’art. 1118 IV comma del Codice Civile riconosce al singolo condomino il diritto di potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento o condizionamento dell’aria centralizzato, purché venga appurato da un tecnico che il distaccamento non provochi notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il distaccato, in quanto resterà in ogni caso comproprietario dell’impianto, sarà comunque chiamato a contribuire alle spese relative ai consumi involontari, oltre che di conservazione, messa a norma e manutenzione straordinaria dell’impianto, mantenendo il diritto di potersi riallacciare in qualsiasi momento, diritto che si estende anche ai suo eredi o aventi causa (
sentenza del Tribunale di Savona n. 502 del 3 maggio 2018).

Essendo il distacco di per sé un atto contrario al risparmio energetico, eventuali nuovi distacchi successivi al primo restano decisamente residuali, in quanto suscettibili di squilibrio di funzionamento dell’impianto.

La sent. Cass. n. 11970 del 12 maggio 2017 prescrive, nonostante l’articolo di riferimento non sia elencato tra quelli inderogabili, la nullità di norme contrattuali di regolamenti approvati all’unanimità che impediscono o limitano il diritto al distacco del singolo condomino in applicazione dell’art. 1118 IV comma.

Infine, con la sentenza di Cass. civ., Sez. II, 8 settembre 2023, n. 26185, gli Ermellini hanno stabilito che il condòmino che si distacca dall’impianto centralizzato di riscaldamento deve munirsi di un impianto termico autonomo.
In caso contrario il distacco è illegittimo, considerato che colui che si è distaccato continua ad usufruire del calore prodotto dalle tubazioni dell’intero impianto, aggravando, in tal modo, di maggiori costi gli altri condòmini.

Da un punto di vista operativo, il distaccamento passa per prima cosa dalla comunicazione all’amministratore di condominio, in maniera formale, della volontà da parte dell’interessato di volersi distaccare. Non serve consenso assembleare - dato che il Codice Civile riconosce il diritto - ma, in fase di comunicazione è essenziale che l’amministratore possa verificare che, come prescritto dalla Legge, tale distaccamento non crei danni o squilibri.
Pertanto, sarà d’aiuto una relazione tecnica redatta da un ingenere termotecnico che vada ad asseverare che il distaccamento:

·        non causerà squilibri termici all’impianto;

·        non causerà danni o effetti pregiudizievoli come problemi di circolazione dell'acqua, scompensi di pressione, ecc..

Il condomino distaccato può installare un impianto autonomo, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle regole edilizie/comunali. Inoltre, dovrà evitare di creare pregiudizi estetici alla facciata del palazzo, ad esempio installando caldaie che possano ledere il decoro.

DISTACCAMENTO DALL’IMPIANTO IDRICO CENTRALIZZATO

In caso di distaccamento di un condomino dall’impianto idrico centralizzato NON SI APPLICA PER ANALOGIA l’art. 1118 IV comma.
Da un punto di vista operativo, il distacco dall’impianto idrico centralizzato è molto diverso da quello del riscaldamento centralizzato, ed è molto più difficile o generalmente non consentito, salvo casi specifici.

L’impianto idrico è parte essenziale delle parti comuni (art. 1117 c.c.) e spesso la sua gestione unitaria è necessaria per garantire pressione, qualità dell’acqua, manutenzione e approvvigionamento stabile.

Distaccarsi significherebbe creare un impianto autonomo, con collegamento diretto all'acquedotto pubblico (es. ACEA, A2A, Hera, ecc.), il che richiede autorizzazioni e verifica della fattibilità tecnica.
I Comuni o i gestori del servizio idrico potrebbero non autorizzare un nuovo allaccio singolo se esiste già un impianto condominiale.

Inoltre, il distacco del singolo deve essere autorizzato dall’assemblea con 500 millesimi, perché comporta modifiche alle parti comuni, spesso opere murarie e talvolta una ristrutturazione dell’intero impianto (es. chiusura di tubazioni che attraversano parti comuni).

L’opzione migliore si presenterebbe nel caso in cui tutti i partecipanti al condominio decidano unanimemente di dismettere l’impianto idrico centralizzato.
Per potervi procedere, occorre una delibera assunta con 1000 millesimi, in cui si decide di dismettere l’impianto centralizzato in favore del passaggio ad allacci autonomi, nominando un tecnico che venga incaricato di redigere un progetto prevedente le modalità di dismissioni dell’impianto già esistente (va rimosso o isolato?), nonché le modalità di allacciamento per ogni singola unità e le opere murarie necessarie sia su parti comuni che private (perforazioni, ripristini).

Dopo la redazione, lo stesso andrà approvato affinché possa essere definitivo e somministrabile ad ACEA. Probabilmente, il progetto prevedrà, oltre a rilievi ed interventi sugli appartamenti privati, anche opere su parti comuni (cavedii, solai, facciate) per far passare i nuovi impianti. Tali opere andranno approvate e autorizzate, così come dovranno essere approvate anche le spese relative (almeno con 500 millesimi, trattandosi di manutenzione straordinaria). Una volta approvato il progetto si potrà autorizzare la redazione di un capitolato dei lavori.

Con il capitolato approvato, avverà la ricerca e la presentazione dei preventivi delle ditte che si candideranno per l’esecuzione dei lavori (che il condominio potrebbe scegliere di far svolgere anche da ACEA stessa).

Ergo, in una terza assemblea verrà scelta la ditta incaricata e verranno approvate tutte le spese relative ai lavori, comprese quelle accessorie afferenti alla nomina di figure per la sicurezza / direzione lavori.

Solo a tal punto, ogni singolo condòmino potrà:

- richiedere un nuovo contatore idrico autonomo;

- stipulare un contratto diretto con ACEA;

e i lavori potranno cominciare ufficialmente così come da contratto d’appalto, che l’amministratore poterà in approvazione in una quarta assemblea affinché riceva l’ok per la firma.
Al termine dei lavori avverrà il collaudo dei nuovi impianti.