Quando la chiusura del balcone richiede il permesso di costruire

 

Arrivano novità importanti direttamente da una pronuncia del Consiglio di Stato, nello specifico la n. 2804 del 2 aprile 2025.
La vicenda ha riguardato la chiusura parziale di un balcone da parte del proprietario dell’appartamento, finalizzata alla realizzazione di una cabina armadio, mediante l’abbattimento di un muro perimetrale (tompagno esterno), con conseguente aumento della cubatura.

Il Comune aveva contestato l’abuso edilizio e respinto l’istanza di permesso a costruire in sanatoria presentata dall’interessato, ordinando, quindi, la demolizione del manufatto, sul presupposto che l’aumento della cubatura era consentito soltanto nel contesto di una ristrutturazione edilizia, non di una manutenzione straordinaria.

I Giudici amministrativi sono stati, dunque, chiamati a pronunciarsi sull’esatta qualificazione dell’opera come ristrutturazione edilizia ovvero come manutenzione straordinaria, con conseguente assoggettabilità o meno al permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, laddove stabilisce che le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso se comportano modifiche del volume e dei prospetti.

Esaminati gli atti, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del proprietario dell’appartamento e, dunque, ritenuto illegittimo il diniego del permesso di costruire da parte del Comune, in quanto “l’intervento edilizio de quo, per la sua attitudine ad incrementare l’assetto planovolumetrico dell’appartamento, oltre che l’impronta estetica del fabbricato, rientra senz’altro nel perimetro applicativo del permesso di costruire anche in sanatoria”.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha sì dato ragione al proprietario, ma non perché il permesso non fosse richiesto, ma perché è stato stabilito che il Comune avrebbe dovuto concedere il permesso di costruire in sanatoria (accertamento di conformità), perché l’opera era sanabile.

Il senso pratico

  • La chiusura del balcone con aumento di cubatura = ristrutturazione edilizia → serve permesso di costruire (anche in sanatoria, se già realizzata).

  • Il Comune non può respingere la sanatoria solo perché l’opera non era manutenzione straordinaria: il punto è verificare se, al momento della domanda, l’intervento era conforme agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.

Chiudere un balcone non è un’opera “leggera”: comporta aumento di volume → siamo nel campo della ristrutturazione edilizia.
Pertanto, necessita sempre di permesso di costruire
Se fatto senza permesso, si rischia la demolizione, ma se l’opera è compatibile con le norme urbanistiche può essere sanata pagando oneri e presentando un progetto.