Locazione di parti comuni: quorum necessario

Riguardo alla locazione delle
parti comuni di un edificio, il primo dubbio che spesso sorge in capo
all’amministratore è quello relativo ai quorum necessari per l’approvazione della stessa.
La locazione di una parte comune di un condominio segue diverse regole in
base alla durata del contratto e all’oggetto specifico. Ecco i principali
criteri:
✅ Durata inferiore a 9 anni
Se la
locazione di una parte comune è di durata inferiore a nove anni,
l’assemblea condominiale può deliberarla a maggioranza.
In particolare:
- In prima convocazione: serve la
maggioranza degli intervenuti + almeno il 50% del valore dell’edificio.
- In seconda convocazione: spesso
basta la maggioranza degli intervenuti + almeno il ⅓ del valore
dell’edificio.
- Alcune fonti indicano che la
locazione di beni comuni è da considerarsi “amministrazione ordinaria” e
quindi deliberabile a maggioranza semplice.
⚠️ Durata superiore a 9 anni
Se la
locazione della parte comune è di durata ultra-novennale (più di nove
anni), si applica la regola della unanimità di tutti i condomini, perché
equivale a un atto che incide sul diritto di proprietà comune (richiamo
all’art. 1108 c.c.).
Una questione
più annosa sorge, piuttosto, quando si presenta la necessità di modificare la
destinazione d’uso di un bene comune prima di poterne approvare la locazione,
data la complessità della procedura prescritta dall’art. 1117 ter.
Ad esempio, per poter locare
l’appartamento del portiere, bisognerà prima di tutto sopprimere il servizio di portierato (innovazione ordinaria se il servizio è previsto dal regolamento,
altrimenti, se non citato o solo disciplinato, atto di straordinaria
amministrazione), poi sarà necessario modificare
la destinazione d’uso dell’alloggio
(poiché in qualsiasi momento il servizio
potrebbe essere reintrodotto) e, infine, eseguiti questi due passaggi,
l’assemblea potrà approvare il contratto
di locazione.
Il contratto
approvato dall’assemblea va presentato in tre
copie in un Ufficio Entrate,
entro 30 giorni dalla stipulazione,
unitamente al Modello F24 che attesta il pagamento dell’imposta di
registro.