Mediazione e riscossione del credito dai morosi

La disciplina della mediazione obbligatoria in Italia
prevede che chi intende agire in giudizio per controversie condominiali debba
prima esperire un tentativo di conciliazione, in quanto le liti condominiali
sono indicate tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c..
Sono giuridicamente esonerati in maniera espressa i
procedimenti di ingiunzione (inclusa l’opposizione) dall’obbligo di mediazione
fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della
provvisoria esecuzione. In sostanza, il legislatore ha ritenuto che la
richiesta del decreto ingiuntivo – strumento sommario e rapido – non richieda
preventiva mediazione, purché questa sia attivata in seguito, se ci si muove in
opposizione.
Va fatto un distinguo fondamentale fra il concetto di
‘’lite’’ e quello di ingiunzioni o istanze giudiziali, per cui, invece, la
mediazione è esclusa, trattandosi di fattispecie completamente diverse.
Ad esempio, quindi, non è necessario procedere con un tentativo di mediazione
obbligatoria per richiedere la revoca giudiziale dell’amministratore che ha
commesso illeciti, così come la mediazione non sarà propedeutica in caso di
ingiunzione verso il moroso. Il ricorso alla conciliazione è solamente
volontario.
Per contro, quando s’innesca una c.d. causa, come nel caso di un’impugnazione
di delibera assembleare, allora sarà obbligatorio esperire un tentativo di
mediazione.
Recentemente è intervenuto il D.lgs. 149/2022 (cd.
riforma Cartabia), che ha introdotto nuove particolarità.
L’art. 5-bis ha
regolato l’opposizione a decreto ingiuntivo: quando l’azione è stata introdotta
con decreto ingiuntivo, “nel procedimento di opposizione l’onere di presentare
la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto
ingiuntivo”.
Con la stessa riforma è stato introdotto l’art. 5-ter, che
conferma la piena legittimazione dell’amministratore di condominio ad avviare o
partecipare alla mediazione. In sintesi, la nuova normativa stabilisce il
seguente schema: prima dell’ordinanza ingiuntiva non c’è obbligo di mediazione,
dopo (in opposizione) scatta l’obbligo formalizzato dall’art. 5-bis. Se non
soddisfatto, il giudice di opposizione dichiara improcedibile la domanda e
revoca il decreto.
In poche parole, si è confermata la non obbligatorietà di
ricorrere alla mediazione ante causam, ma, qualora la controparte passiva di
ingiunzione proponga opposizione, allora sarà necessario ricorrere alla
mediazione, che dovrà essere avviata dal condominio, in quanto, tramite
l’opposizione, si apre una fase di contenzioso (lite, appunto).
Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 19596/2020) hanno chiarito
il motivo per cui l’onere della richiesta di mediazione è in capo al
condominio: avendo già ottenuto un titolo esecutivo, il condominio deve cercare
la conciliazione per evitare il rischio di perdere il decreto, pertanto è suo
interesse conciliare.
La Riforma Cartabia ha recepito questo principio
nell’art. 5-bis. La norma testualmente dispone che nel procedimento di
opposizione è obbligato a presentare la domanda di mediazione chi è ricorso al decreto ingiuntivo. Dunque, se il condominio ha ottenuto un
decreto ingiuntivo contro un condomino, l’onere di fare domanda di mediazione
dopo l’opposizione grava sul condominio stesso. In pratica l’amministratore
dovrà attivare la procedura di mediazione (o comunque cooperare perché venga avviata)
secondo i termini indicati dal giudice. Se ciò non avviene, è scattata
l’improcedibilità e la revoca del decreto.
La legge riconosce all’amministratore ampi poteri nella
mediazione condominiale. L’art. 5-ter del D.lgs.28/2010 afferma che “l’amministratore del condominio è legittimato ad
attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi”. In altre
parole, da dopo la Cartabia non serve più una preventiva delibera assembleare
perché l’amministratore promuova o risponda ad una procedura di mediazione.
Resta invece necessaria l’approvazione assembleare (con le maggioranze ex art.
1136 c.c.) solo sull’eventuale accordo conciliativo concluso.
Fasi pratiche
Prima del ricorso: il condominio può tentare una
soluzione bonaria, convocando l’assemblea per valutare il debito e decidere se
aprire mediazione volontaria con il condomino moroso. L’amministratore può anche delibere con riserva la facoltà di agire
in giudizio, incaricando un legale di predisporre il ricorso in caso di
insuccesso.
Se la mediazione
stragiudiziale fallisce o se l'amministratore decide che sia meglio cominciare subito dalla riscossione coatta, evitando le spese preventive di mediazione, l’amministratore può
far depositare da un legale il decreto ingiuntivo in Tribunale.
In questo momento non è
obbligatorio aver già fatto mediazione (art.5, co.6).
Il ricorso
allega il verbale assembleare che approva il credito, quale titolo che certifica l'esistenza dello stesso, ma non è richiesta la
delibera di autorizzazione per esperire il giudizio, né vengono considerati propedeutici altri atti quali solleciti.
Il giudice può concedere
l’esecutività del decreto (art.645 c.p.c.), permettendo al condominio di
iniziare il pignoramento in via cautelare. Questa fase non impedisce poi la
mediazione obbligatoria in opposizione.
Se il condòmino moroso si oppone,
è fondamentale attivare la mediazione entro i termini fissati. Il Giudice
dell’opposizione, constatata l’assenza del tentativo di mediazione, assegna un
termine (tipicamente 3 mesi) perché le parti lo svolgano. Di prassi,
l’amministratore (quale legale rappresentante del condominio-creditore) deve
depositare domanda di mediazione presso l’organismo competente e partecipare
agli incontri. Grazie all’art.5-ter non occorre attendere un’ulteriore delibera
assembleare per agire.
Se il condominio non promuove
la mediazione entro i termini impartiti, il giudice dichiara l’improcedibilità
della domanda e revoca il decreto ingiuntivo. In tal caso il condòmino
opponente risulta “vincitore” in quanto il titolo monitorio decade. Per questo
motivo è consigliabile seguire scrupolosamente le fasi: convocare
tempestivamente la mediazione dopo l’opposizione, depositare la relativa
domanda e partecipare agli incontri.
Se, invece, la mediazione fallisce, il
giudizio di opposizione riprende e il Tribunale deciderà sul merito della
controversia con sentenza finale.
In caso di accordo conciliativo valido, il
verbale sostituisce il decreto e definisce la lite (previo voto assembleare in
sede di omologa).
Conoscere le regole (artt. 5, 5-bis, 5-ter) e studiare le pronunce
recenti (ad es. Cass. n.19596/2020, Cass. 10846/2020, Cass. 40035/2021, Cass. 7269/2023)
consente di agire con maggiore sicurezza.