Riforma del condominio: le novità in discussione

 

La Proposta di Legge (DDL) n. 2692 mira a superare alcune criticità emerse con la Riforma del 2012, puntando a una maggiore professionalizzazione della figura dell'amministratore e a un rafforzamento della trasparenza e della sicurezza negli stabili.

La proposta è stata presentata in dettaglio il 17 dicembre a Montecitorio nella Sala del Cenacolo, firmata dalla deputata di FdI Elisabetta Gardini, Presidente della Commissione Finanza.
A stretto giro saranno convocati tavoli di confronto con le parti interessate per raccogliere i loro pareri affinché possano essere valorizzati nella fase dell’iter legislativo, che dovrebbe partire a breve affinché la nuova norma possa entrare in vigore prima della fine dell’anno, almeno in base alle previsioni.

Le tematiche presentate si concentrato, nel concreto, su punti specifici.

La rivoluzione della figura dell'Amministratore

Questo è il punto più impattante e mira a eliminare la figura dell'amministratore "fai da te", innalzando gli standard professionali.

1) Obbligo di Laurea: per i nuovi amministratori (sia professionisti esterni sia condòmini che intendono amministrare il proprio stabile) sarà richiesto il possesso di una Laurea Triennale (in ambito giuridico, economico o gestionale).

2)  Elenco Nazionale: sarà istituito un Elenco Nazionale degli Amministratori di Condominio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). L'iscrizione a questo elenco diventerà un requisito obbligatorio e abilitante per l'esercizio della professione.

3) Polizza Professionale potenziata: verrà richiesta una polizza individuale di Responsabilità Civile professionale come condizione per la nomina, anche per l'amministratore interno.

L’obiettivo della Riforma sarebbe quello di pretendere maggiori garanzie sulla competenza e sulla preparazione dell'amministratore, che dovrà essere sempre un professionista certificato e assicurato, scoraggiando il fai da te e l’autogestione anche nelle piccole compagini.

Per chi, invece, esercita già, resterà valido il diploma di scuola superiore, purché il soggetto abbia svolto attività di amministrazione per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti.
La Riforma mira a innalzare l'asticella per il futuro della professione, non a penalizzare chi la svolge già con regolarità.

La salvaguardia, ovviamente, sarà diretta solamente ai professionisti.

Un punto molto discusso, infatti, ha riguardato il cosiddetto “condòmino-amministratore”: questa figura verrebbe di fatto abrogata, in quanto equiparata a quella del professionista.

La proposta di legge, se approvata nel testo attuale, eliminerà la distinzione tra amministratore professionale e condòmino-amministratore, imponendo a quest'ultimo di avere gli stessi identici requisiti del professionista esterno.
Dunque, un condòmino che volesse amministrare il condominio in cui risiede dovrebbe essere in possesso dei seguenti requisiti a partire dall'entrata in vigore della nuova legge:

·        Laurea triennale;

·        Abilitazione professionale, con obbligo di formazione annuale;

·        Iscrizione all’Elenco Nazionale di prossima nascita;

·        Copertura assicurativa.

Trovare un non professionista con tutti questi requisiti sarà praticamente quasi impossibile.

Inoltre, come già accennato, la clausola di salvaguardia per coloro in regola con i requisiti previsti nel 2012 si attiverà solamente per i professionisti effettivi, per cui, per mancanza di requisiti, andranno a decadere tutti quei condòmini-amministratori nominati prima dell’entrata in vigore della riforma.

Il principio è chiaro: il condòmino non può più amministrare in esenzione (anche nei piccoli stabili) e deve equipararsi, in tutto e per tutto, al professionista esterno. Questo porterà tutte le compagini amministrate da un condòmino, grandi o piccole che siano, a doversi rivolgere ad un vero amministratore condominiale.

Visti gli obiettivi prefissati dalla nuova riforma, c’è ragione di credere che anche il limite dei 9 condòmini per l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore verrà abolito, anche se in maniera indiretta.

La vera eliminazione sarà diretta verso l’amministratore non professionale o il semplice facente funzioni.
Il DDL 2692 eliminerà tutte le esenzioni ai requisiti minimi ad oggi previste nell’art. 71 bis disp. att. c.c, imponendo a chiunque amministri, anche un condominio di sole 2 persone, di avere tutte le certificazioni necessarie.
Quindi, indipendentemente dalle soglie relative al numero dei condòmini, verrà reso di fatto impossibile l'auto-gestione non professionale in tutti i condomini.
La ratio sarà la seguente: ‘’chi si vorrà autogestire dovrà diventare un professionista a tutti gli effetti’’.
Questo per impedire che nei piccoli condomìni ci si abbandoni a quelle gestioni creative che incentivano nero e portano gli edifici a non essere mai a norma con gli obblighi di legge in tema di sicurezza, contabilità, privacy ed efficientamento energetico.

In pratica, anche nei condòmini con meno di 9 condòmini, a meno che non sia presente un partecipante che abbia tutti i requisiti per amministrare, sarà necessario nominare un professionista esterno e il semplice facente funzioni si estinguerà.

Durata e onorario del mandato

La Proposta interviene sul mandato, chiarendo aspetti che spesso hanno generato contenziosi.

·        Mandato annuale e rinnovabile: il mandato dell'amministratore manterrebbe la durata annuale, ma verrebbe formalmente definito come rinnovabile di anno in anno salvo revoca esplicita da parte dell'Assemblea. Ergo, senza esplicite richieste di revoca e senza che si siano verificati illeciti, l’amministratore rimane in carica anche senza conferma;

·        Compenso per la Prorogatio: viene introdotto l'obbligo di riconoscere un compenso anche per l'attività svolta dall'amministratore nel periodo di prorogatio (il periodo in cui l'amministratore revocato o dimissionario deve continuare a operare fino alla nomina del successore), eliminando una precedente incertezza interpretativa e garantendo il servizio.

Trasparenza finanziaria e Fondo Speciale Lavori

Il DDL rafforzerà gli strumenti a tutela della gestione economica.

·        Rafforzamento del Fondo Speciale: viene potenziato l'istituto del Fondo Speciale Obbligatorio per i lavori straordinari. La proposta renderebbe più flessibile la sua costituzione, consentendo di approvare il fondo anche solo sulla base del preventivo approvato, per avviare i lavori senza attendere l'integrale incasso delle quote.
Questo accelererebbe l'avvio degli interventi.

·        Tracciabilità Economica: viene promossa una maggiore tracciabilità delle operazioni, equiparando, di fatto, la gestione condominiale a quella di una piccola impresa per quanto riguarda la documentazione e la chiarezza dei flussi finanziari.

Potrebbe essere prevista l’istituzione di un elenco di revisori condominiali presso il Ministero.
Nei condomini con più di 20 proprietari, la nomina del revisore diventerà obbligatoria: questo professionista resterà in carica per due anni e il mandato non sarà tacitamente rinnovabile. Una volta che il rendiconto sarà certificato dal revisore e approvato dall’assemblea, dovrà essere depositato presso la Camera di commercio competente per territorio.

Sicurezza e Barriere Architettoniche

Sul fronte della sicurezza, non basterà più inserire i dati nel registro anagrafe condominiale.
Sarà obbligatorio che le informazioni sulle parti comuni dell’edificio siano verificate e certificate annualmente da una società di consulenza per la sicurezza e salute sul lavoro certificata.
Lo strumento di riferimento sarà il RAS, che già è in adozione nei condòmini meglio amministrati.

Le indiscrezioni sul testo evidenziano l'intenzione di spingere i condomini che rientrano in specifiche categorie (es. per anzianità o localizzazione) a dotarsi di misure di abbattimento delle barriere architettoniche (ad esempio, l'installazione di ascensori), al fine di migliorare il valore e l'accessibilità dello stabile.

Altro grande appuntamento riguarda l’efficienza energetica. L’Italia ha tempo fino a maggio 2026 per recepire la cosiddetta direttiva Case green. Si tratta di una normativa europea il cui testo finale è stato approvato dal Parlamento europeo.

Con questa nuova Direttiva entrerà in vigore l'obbligatorietà, per ogni Stato membro, di adottare un piano nazionale di efficientamento energetico che preveda la riduzione del consumo energetico medio degli edifici già esistenti, con un taglio - rispettivamente - del:

  • 16% entro il 2030;
  • 20-22% entro il 2035

I singoli Stati potranno adeguarsi secondo strategie autonome, pur sempre rispettando il vincolo che tali risultati siano raggiunti con 55% d'interventi di ristrutturazione sugli edifici più energivori.
Pertanto, posta una riduzione del 16% del consumo energetico medio su scala nazionale, il 55% degli interventi posti in essere per raggiungere tale risultato dovrà essere effettuato sugli edifici con la classe energetica peggiore.

Confermato che entro il 2050 l'intero parco edifici degli Stati membri dovrà essere a zero emissioni.

Bisogna considerare che il nostro Paese parte da una situazione di svantaggio rispetto agli altri Stati europei: in Italia, infatti, la maggior parte degli edifici, circa il 55%, si trova ancora nelle classi energetiche più basse, ovvero la F e la G. Questo significa che più della metà delle case consuma troppa energia. Il problema pratico che si presenterà nel 2026 sarà affrontare questi lavori con poche risorse pubbliche, dato che sono rimaste a disposizione ben poche detrazioni fiscali.

Giudice competente per le liti

C’è una riforma che ha già una data precisa di avvio, salvo nuovi rinvii: il 31 ottobre 2026 cambierà la competenza per le liti legali.
A partire da quel giorno, il giudice di pace avrà una competenza esclusiva in materia condominiale molto più ampia di quella attuale. Oggi questo magistrato si occupa solo di liti relative a misure e modalità d’uso dei servizi condominiali e di cause su beni mobili fino a 10mila euro di valore (limite attivo dal 1° marzo 2023).
Con la nuova norma, la sua competenza si estenderà a tutte le cause condominiali, anche quelle di valore superiore a 10mila euro. Resteranno escluse solo alcune eccezioni specifiche, come le questioni che riguardano la proprietà individuale o comune. Questo passaggio mira a velocizzare la giustizia, spostando un grande volume di contenziosi dai tribunali ordinari ai giudici di pace.

Morosità

Cambiano le regole per i condòmini inadempienti: i creditori possono rivalersi direttamente sulle somme disponibili nel conto condominiale e, in via sussidiaria, sui beni dei condòmini inadempienti, nella misura della morosità.