L'apertura del Codice Fiscale del condominio

L’apertura del codice fiscale del condominio rappresenta uno dei primi adempimenti formali nella vita di un edificio in gestione condominiale. Sebbene il condominio non sia un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma, esso è comunque riconosciuto dall’ordinamento come ente di gestione e, in quanto tale, deve essere identificato fiscalmente nei rapporti con fornitori, istituti di credito e Amministrazione finanziaria.
Quando è necessario richiedere il codice fiscale
Il codice fiscale del condominio è obbligatorio ogniqualvolta il condominio intrattenga rapporti di natura giuridica o fiscale, quali, a titolo esemplificativo:
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stipula di contratti di fornitura o appalto;
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apertura di un conto corrente condominiale;
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pagamento di fornitori con applicazione di ritenute;
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assunzione di dipendenti o collaboratori;
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adempimenti fiscali (Certificazione Unica, modello 770, quadro AC).
Non è invece richiesta l’apertura della partita IVA, salvo casi eccezionali in cui il condominio eserciti attività di natura commerciale in modo abituale. Nella prassi ordinaria, pertanto, il solo codice fiscale è sufficiente.
Chi può richiederlo
La richiesta di attribuzione del codice fiscale deve essere presentata:
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dall’amministratore di condominio, professionista o condomino nominato dall’assemblea;
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in mancanza di amministratore, da un condomino delegato dall’assemblea stessa.
Il soggetto richiedente agisce quale rappresentante del condominio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello da utilizzare
La domanda di attribuzione del codice fiscale deve essere presentata mediante il modello AA5/6, predisposto dall’Agenzia delle Entrate per gli enti non commerciali e, in particolare, per i condomìni.
Nel modello devono essere indicati:
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i dati identificativi del condominio (denominazione e sede);
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i dati del rappresentante;
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la data di inizio attività, generalmente coincidente con la nomina dell’amministratore.
Documentazione necessaria
Alla domanda devono essere allegati:
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copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
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copia del codice fiscale dell’amministratore;
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verbale di assemblea contenente la nomina dell’amministratore oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva che attesti il potere di rappresentanza.
Tale documentazione è necessaria per consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la legittimazione del soggetto che presenta l’istanza.
Modalità di presentazione
La richiesta può essere presentata:
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direttamente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con rilascio immediato del codice fiscale;
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per via telematica, tramite i servizi Entratel/Fisconline o mediante invio della documentazione via PEC all’ufficio competente.
Nel caso di presentazione telematica, il codice fiscale viene generalmente attribuito entro pochi giorni lavorativi.
Dati da indicare correttamente
Particolare attenzione deve essere posta alla compilazione di alcuni dati:
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denominazione del condominio, che deve contenere l’indicazione completa dell’indirizzo (es. “Condominio di Via … n. … – Comune”);
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sede legale, coincidente con l’indirizzo dell’edificio e non con quello dell’amministratore;
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codice attività, comunemente indicato come 68.32.00 (amministrazione di condomìni e gestione di beni immobili per conto terzi).
Un’errata compilazione può comportare richieste di integrazione o ritardi nel rilascio.
Effetti dell’attribuzione del codice fiscale
Una volta ottenuto il codice fiscale, il condominio può operare regolarmente sotto il profilo amministrativo e fiscale, procedendo, tra l’altro:
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all’apertura del conto corrente condominiale;
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alla stipula e registrazione dei contratti;
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all’assolvimento degli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.