Rischio amianto: nuove regole in vigore

 

In data 9 gennaio 2026 è stato pubblicato il D. Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”.

Il nuovo decreto aggiorna le regole già vigenti dal 1994 (D.M. 6/09/1994), integrate dal D. Lgs. 81/08. Il legislatore, tenuto conto anche dei lunghi tempi della risposta fisica umana all’esposizione all’amianto, ha regolamentato in modo più rigoroso l’esposizione dei lavoratori.

In particolare, il decreto:

 - Amplia il campo di applicazione a tutti gli ambiti lavorativi, ove può essere presente un rischio dovuto alla presenza di amianto (art. 246);

- Approfondisce il metodo di indagine e chiede il coinvolgimento di operatori qualificati (art. 248);

- Obbliga la valutazione del rischio amianto, prediligendo la rimozione dello stesso (art. 249); 

- Obbliga l’informazione dei lavoratori e la conservazione di documenti per almeno 40 anni (art. 250);

- Prevede misure di prevenzione e protezione per il contenimento dell’esposizione alle fibre di amianto (art. 251) – utilizzo di appropriati DPI e pause lavoro pianificate;

- Prevede misure igieniche nei lavori con manipolazione attiva di materiali contenenti amianto
(art. 252);

- Impone il controllo dell’esposizione professionale all’amianto con campionamenti ambientali sempre più precisi e fissa nuove soglie di esposizione (artt. 253-254);

- Prescrive misure per impedire la dispersione della polvere di amianto durante operazioni lavorative è prevedibile che si superi una soglia limite (art. 255);

- Prevede la predisposizione prima dell’inizio dei lavori di un piano di lavoro per la rimozione dell’amianto e le verifiche di sicurezza post-intervento (art. 256), da inviare all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. La mancata risposta dell’organo di vigilanza vale come silenzio assenso. Il termine dei 30 giorni non si applica ai casi d’urgenza, ma deve essere comunicata data e ora dell’inizio dei lavori;

- Prevede la formazione dei lavoratori esposti al rischio amianto (art. 258), adattata alle mansioni, da effettuarsi con intervalli regolari;

- Stabilisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, con monitoraggio nel tempo e l’istituzione di un registro di esposizione all’amianto presso l’INAIL (art. 259-260);

- Disciplina il regime sanzionatorio a carico del datore di lavoro e dirigenti (art. 262).