Sicurezza in un cantiere condominiale

 

Caso 1: Unica Ditta Appaltatrice (Senza subappalti)

In questo scenario, un'unica impresa esegue tutte le lavorazioni (es. demolizione, impermeabilizzazione, montaggio di propri trabattelli/parapetti).

Figure Necessarie e Cosa Fanno:

  • Committente: Il condominio nella persona del suo legale rappresentate, ossia l'Amministratore. Ha la responsabilità penale della verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice (controllo DURC, CCIAA, DVR e tutti i requisiti) e, oltre alla culpa in eligendo, è il soggetto chiamato in causa anche in vigilando, essendo responsabile, in ogni caso, del corretto operare della ditta appaltatrice e di tutti i soggetti connessi al cantiere.

  • Direttore dei Lavori (DL) / Responsabile dei Lavori (RL): Il DL è una figura tecnica fondamentale. Controlla la conformità dei lavori al capitolato (del quale può suggerire anche le indicazioni per la redazione), firma gli Stati Avanzamento Lavori (SAL) e verifica la corretta posa dei materiali. Tale figura coincide molto spesso anche con quella del RL: tale figura, automaticamente, dovrebbe essere ricoperta dall'Amministratore di condominio che, spesso, non ha le competenze tecniche per arrogarsela. Trasferirla a un terzo è l'opzione migliore per permettere un puntuale controllo sul cantiere in fase di vigilanza, oltre sin dalle sue fasi preliminari, a partire dalla redazione del capitolato e dalla verifica dell'idoneità della ditta esecutrice.

Caso 2: Due o Più Ditte (Il subentro o la coesistenza)

Se l'impresa principale subappalta una parte dei lavori (es. l'impianto di illuminazione del lastrico a un elettricista) o se nomini una ditta separata per i ponteggi, le imprese diventano due.

Cosa cambia radicalmente:

  • Obbligo di Coordinamento: Scatta l'obbligo di nominare i coordinatori per la sicurezza.

  • Sanzioni: Se non vengono nominati i coordinatori in presenza di due ditte, il Responsabile dei Lavori rischia l'arresto o un'ammenda penale.

Se scatta l'obbligo delle due ditte, entrano in gioco queste due figure (che possono essere la stessa persona, purché abilitata ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08):

  • CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione):

    • Chi è: Un tecnico abilitato che interviene prima che parta il cantiere, durante la progettazione.

    • Cosa fa: Analizza i rischi del sito e redige il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), definendo come le ditte dovranno convivere senza crearsi pericoli a vicenda. Nel caso di lavori privati sotto i € 100.000 senza permesso di costruire, la sua nomina può essere omessa e i suoi compiti vengono assorbiti dal CSE prima dell'inizio dei lavori.

  • CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione):

    • Chi è: Il professionista che vigila sul cantiere durante i lavori.

    • Cosa fa: Verifica che le ditte applichino il PSC e i rispettivi POS, coordina le lavorazioni per evitare interferenze pericolose, esegue i sopralluoghi e, in caso di pericolo grave e imminente, ha il potere/dovere di sospendere i lavori.

Adempimenti Preliminari (Prima di partire)

Prima di firmare l'inizio lavori, il Responsabile dei Lavori deve smarcare questa check-list obbligatoria:

  1. Verifica Idoneità Tecnico-Professionale (Allegato XVII D.Lgs. 81/08): Richiesta e controllo di DURC regolare, visura camerale, DVR (Documento Valutazione Rischi) dell'impresa e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione.

  2. Verifica dei POS (Piani Operativi di Sicurezza): Ogni ditta deve consegnare il proprio POS. Se c'è il CSE, è lui a doverli approvare formalmente prima dell'ingresso in cantiere.

  3. Notifica Preliminare (Art. 99): Da inviare a ASL e Ispettorato del Lavoro prima dell'inizio dei lavori solo se ci sono più imprese (Caso 2) oppure se un'unica impresa lavora per più di 200 uomini-giorno. Una copia va affissa in cantiere.

Il DUVRI

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) è il documento previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 con cui il committente (ovvero Condominio, rappresentato dall’Amministratore) valuta e gestisce i rischi derivanti dall'interferenza fra le attività delle varie imprese appaltatrici e lavoratori dipendenti, presenti all'interno del Condominio quale luogo di lavoro.

I rischi interferenziali sono quelli che nascono quando:

  • più soggetti operano nello stesso luogo;

  • nello stesso tempo;

  • e le loro attività si sovrappongono o si influenzano.

Il DUVRI è obbligatorio SOLO se TUTTE queste condizioni sono presenti:

- esistono più contratti di appalto o d’opera e/o la presenza di un dipendente condominiale;
- tutte le attività si svolgono nei luoghi del committente (condominio);
- esistono rischi interferenziali concreti (es. sovrapposizione delle attività e presenza contemporanea di più appaltatori presso il luogo di lavoro).

Se anche solo una di queste condizioni manca, il DUVRI, per quanto sempre fortemente consigliato, NON è obbligatorio.

Tale documento è per lo più collegato a cantieri e opere di manutenzione straordinaria, che prevedono la contemporanea presenza di più ditte presso il condominio. 

Oppure, può diventare obbligatorio nel momento in cui il condominio possiede un dipendente, che, lavorando presso tale luogo di lavoro, inevitabilmente andrà ad interferire con la presenza di ditte appaltatrici incaricate di altre mansioni.