Diritto al risarcimento per l'amministratore revocato prima della scadenza del mandato
L'amministratore condominiale, ai sensi dell' art. 1129 X comma c.c. , è nominato in carica per un anno, con rinnovo automatico per ulteriore anno alla scadenza del primo anno di mandato. Durante i due anni di mandato, all'assemblea viene concesso il diritto, sempre ai sensi dell' art. 1129 , di poter revocare il mandatario in qualsiasi momento. Il Codice stabilisce infatti che «la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina», ovvero sempre con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno 500 millesimi . L'amministrazione del condominio è un incarico assunto con mandato oneroso : pertanto la disciplina tipica del mandato ( libro IV, capo IX, sez. I c.c. ) trova applicazione analoga . In particolare l’ art. 1725 c.c. dispone che «la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del ter...