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Visualizzazione dei post da giugno, 2025

Interventi di pulizia e manuntenzione fai da te in condominio: è possibile?

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  Il principio di linea generale dovrebbe suggerire che, per evitare guai personali e guai al condominio, nessuno dovrebbe arrogarsi il dovere di compiere determinati interventi all’interno del condominio, salvo che il tutto non sia stato preventivamente autorizzato e concordato unanimemente . Ad esempio, l’assemblea, al fine di risparmiare sul compenso dovuto per un contratto d’appalto, può decidere (all'unanimità) di autogestire il servizio di pulizia delle parti comuni, prevedendo degli specifici turni a carico dei singoli partecipanti per l’espletamento del servizio. In questi casi specifici, il condòmino che si occupa del servizio non è un volontario, bensì un vero e proprio incaricato. E qui nasce un problema di responsabilità, sia per il condominio stesso, che per l’amministratore: ·   Se il condòmino si fa male durante l’attività autorizzata , e non sono state rispettate le norme di sicurezza , il condominio e l’amministratore possono essere ritenuti correspons...

VEPA in condominio: quali criteri rispettare

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  Con la Legge di Conversione n. 142 del 21/09/22 è stato introdotto l’ art. 33 quater del Decreto Aiuti . Tale provvedimento interessa le VEPA ( vetrate panoramiche ), ossia strutture completamente trasparenti e amovibili ( temporanee ), che consentono un proficuo areggiamento e la protezione da agenti atmosferici. Andrebbero privilegiate le vetrate con sistema di scorrimento VBS . Tali strutture rientrano nell’ edilizia libera e non sono soggette a titoli abilitativi . Pertanto, il singolo condòmino può installarle liberamente, notiziando l’amministratore che riferisce in assemblea ai sensi dell’ art. 1122 c.c. . L’installazione da parte del singolo condòmino è libera, purché non venga minata la stabilità dell’edificio , o non vengano dimostrate in giudizio delle deturpazioni architettoniche . Solo un regolamento contrattuale può impedire l’installazione. Per evitare contestazioni, si consiglia ad ogni condòmino di procedere con perizia e rispetto, anzitutto notiz...

Il convenuto va convocato in assemblea?

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  Quando vi è un contenzioso giudiziario tra un condòmino da una parte e il condominio dall’altra si verifica una scissione della compagine condominiale in due gruppi di partecipanti, portatori di contrapposti interessi. Tale situazione non può non avere riflessi sulle regole che disciplinano lo svolgimento dell'assemblea e sulle relative maggioranze, in modo sostanzialmente analogo alle regole che trovano applicazione nel condominio parziale, fattispecie in cui al mutamento della stessa compagine dei partecipanti al condominio segue la modifica della stessa composizione dell'assemblea e delle maggioranze. Conseguentemente, in caso di deliberazione assembleare, volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, non sussiste il diritto di quest'ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea , né, quindi, la...

La ripartizione dei consumi elettrici ed idrici condominiali

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L' art. 1123 c.c. II comma stabilisce che le spese per i servizi comuni vanno ripartite in proporzione “ all’uso che ciascuno può farne ”. Per quanto riguarda i consumi di energia ed acqua, questo uso specifico è facilmente determinabile nel caso in cui ci siano vari contatori che rilevino i consumi per ogni porzione degli impianti adibita a specifico uso . In caso di unico contatore che rileva complessivamente i consumi idrici o per l'illuminazione molto spesso si creano dubbi su come ripartire la spesa. La prassi e la giurisprudenza maggioritaria concorda nello stimare la frazione di consumo complessivo attribuibile a ciascun servizio per cui luce ed acqua vengono impiegati . La spesa totale andrebbe suddivisa secondo percentuali proporzionali , calcolando una determinata quota da ripartirsi secondo ognuna delle specifiche tabelle afferenti ai vari utilizzi preposti. Non si deve applicare “tout court” la sola Tabella A su tutto il consumo , bensì prima suddividere i...