Quando non è possibile revisionare le tabelle millesimali ai sensi dell'art. 69 d.a.c.c.?
Per poter revisionare una tabella millesimale di qualunque natura , ai sensi dell’ art. 69 disp. att. c.c ., sarà necessaria una delibera assembleare assunta all’unanimità, in particolare per rettifiche per motivi soggettivi, o modifiche senza particolari motivazioni . Qualora, però, dovessero verificarsi i casi prescritti sempre dall’ art. 69 disp. att. c.c. , ovvero errori oggettivi tecnici o di calcolo nella redazione delle tabelle, oppure mutazioni dell’edificio che concorrano ad alterare (in aumento o in diminuzione) per più di 1/5 il valore millesimale anche di una sola unità immobiliare dell’edificio , financo nell’interesse di un singolo condomino sarà possibile revisionare le tabelle - ossia rettificarle in caso di errori oggettivi, oppure modificarle in caso di mutazioni dell’edificio - con una delibera assembleare assunta a maggioranza con il quorum di cui all’ art. 1136 II comma . Attenzione però, con la Sentenza di Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 29074 la...