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Notizie dal blog

Cosa deve fare l’amministratore in situazioni di degrado?

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Per rispondere alla domanda nel titolo, bisogna chiarire, anzitutto, quali sono le normative di riferimento:  1. Codice Civile – Artt. 1117 e seguenti L' art. 1117 c.c. individua le parti comuni del condominio (es. cortili, scale, locali tecnici). L' art. 1130 c.c. stabilisce i compiti dell'amministratore, tra cui: Curare la conservazione e il godimento delle parti comuni; Compiere atti conservativi (anche legali) per tutelare la cosa comune. 2. Art. 844 c.c. – Immissioni Regola i casi in cui da una proprietà privata provengano odori, pericoli o degrado che influiscano sulle proprietà altrui o sulle parti comuni. 3. Norme di sicurezza ( D.Lgs. 81/2008 ) L’amministratore ha responsabilità nella sicurezza degli ambienti comuni , in particolare in relazione a rischi per inquilini, lavoratori, manutentori ecc. 4. Regolamenti comunali e ordinanze sanitarie I Comuni spesso hanno regolame...

Distaccamento dall’impianto di riscaldamento centralizzato e da quello idrico

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  DISTACCAMENTO DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO L’ art. 1118 IV comma del Codice Civile riconosce al singolo condomino il diritto di potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento o condizionamento dell’aria centralizzato, purché venga appurato da un tecnico che il distaccamento non provochi notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini . Il distaccato, in quanto resterà in ogni caso comproprietario dell’impianto , sarà comunque chiamato a contribuire alle spese relative ai consumi involontari, oltre che di conservazione, messa a norma e manutenzione straordinaria dell’impianto , mantenendo il diritto di potersi riallacciare in qualsiasi momento, diritto che si estende anche ai suo eredi o aventi causa ( sentenza del Tribunale di Savona n. 502 del 3 maggio 2018 ). Essendo il distacco di per sé un atto contrario al risparmio energetico, eventuali nuovi distacchi successivi al primo restano decisamente residuali , i...

Piscina in giardino privato sopra autorimessa

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  Anche se il giardino è di proprietà esclusiva del condòmino, il sottosuolo può essere parte comune (come nel caso dell'autorimessa condominiale), quindi: il diritto di proprietà esclusiva del giardino non è assoluto se ciò che si costruisce incide sulle parti comuni o su diritti altrui. l’ art. 1102 c.c . (uso della cosa comune) va rispettato, pertanto il condòmino può usare il bene in modo più intenso o particolare, purché: - non alteri la destinazione d'uso del bene comune; - non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso ; - non rechi danno strutturale o di sicurezza . Far redigere una perizia tecnica e richiedere una delibera assembleare approvativa è la via più prudente per evitare contenziosi. Se la piscina incide sulla statica o sull'impermeabilizzazione dell’autorimessa, non è ammessa senza consenso . Sarebbe ammessa senza consenso solo se non incidesse minimamente sulla struttura dell’autorimessa sottostante o sulle parti comuni, situ...

Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/e del 19 giugno 2025

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  Con la circolare di cui a margine sono arrivati i tanto agognati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate relativi all’interpretazione delle novità introdotte con la legge di bilancio 2025 in tema di detrazioni, con particolar riferimento al perimetro di applicazione dell’ aliquota maggiorata al 50%/36% prevista per tutte le detrazioni in essere. I nnanzitutto, l’Agenzia delle Entrate precisa che la maggiorazione della detrazione ( bonus casa, ecobonus, sismabonus – 50% per il 2025 e 36% per 2026 e 2027 ) per espressa previsione normativa spetta esclusivamente al verificarsi delle seguenti due condizioni: ·        il contribuente deve essere titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione); ·        l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale (precisando che per abitazione principa...

Interventi di pulizia e manuntenzione fai da te in condominio: è possibile?

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  Il principio di linea generale dovrebbe suggerire che, per evitare guai personali e guai al condominio, nessuno dovrebbe arrogarsi il dovere di compiere determinati interventi all’interno del condominio, salvo che il tutto non sia stato preventivamente autorizzato e concordato unanimemente . Ad esempio, l’assemblea, al fine di risparmiare sul compenso dovuto per un contratto d’appalto, può decidere (all'unanimità) di autogestire il servizio di pulizia delle parti comuni, prevedendo degli specifici turni a carico dei singoli partecipanti per l’espletamento del servizio. In questi casi specifici, il condòmino che si occupa del servizio non è un volontario, bensì un vero e proprio incaricato. E qui nasce un problema di responsabilità, sia per il condominio stesso, che per l’amministratore: ·   Se il condòmino si fa male durante l’attività autorizzata , e non sono state rispettate le norme di sicurezza , il condominio e l’amministratore possono essere ritenuti correspons...

VEPA in condominio: quali criteri rispettare

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  Con la Legge di Conversione n. 142 del 21/09/22 è stato introdotto l’ art. 33 quater del Decreto Aiuti . Tale provvedimento interessa le VEPA ( vetrate panoramiche ), ossia strutture completamente trasparenti e amovibili ( temporanee ), che consentono un proficuo areggiamento e la protezione da agenti atmosferici. Andrebbero privilegiate le vetrate con sistema di scorrimento VBS . Tali strutture rientrano nell’ edilizia libera e non sono soggette a titoli abilitativi . Pertanto, il singolo condòmino può installarle liberamente, notiziando l’amministratore che riferisce in assemblea ai sensi dell’ art. 1122 c.c. . L’installazione da parte del singolo condòmino è libera, purché non venga minata la stabilità dell’edificio , o non vengano dimostrate in giudizio delle deturpazioni architettoniche . Solo un regolamento contrattuale può impedire l’installazione. Per evitare contestazioni, si consiglia ad ogni condòmino di procedere con perizia e rispetto, anzitutto notiz...

Il convenuto va convocato in assemblea?

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  Quando vi è un contenzioso giudiziario tra un condòmino da una parte e il condominio dall’altra si verifica una scissione della compagine condominiale in due gruppi di partecipanti, portatori di contrapposti interessi. Tale situazione non può non avere riflessi sulle regole che disciplinano lo svolgimento dell'assemblea e sulle relative maggioranze, in modo sostanzialmente analogo alle regole che trovano applicazione nel condominio parziale, fattispecie in cui al mutamento della stessa compagine dei partecipanti al condominio segue la modifica della stessa composizione dell'assemblea e delle maggioranze. Conseguentemente, in caso di deliberazione assembleare, volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, non sussiste il diritto di quest'ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea , né, quindi, la...