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Notizie dal blog

Interventi di pulizia e manuntenzione fai da te in condominio: è possibile?

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  Il principio di linea generale dovrebbe suggerire che, per evitare guai personali e guai al condominio, nessuno dovrebbe arrogarsi il dovere di compiere determinati interventi all’interno del condominio, salvo che il tutto non sia stato preventivamente autorizzato e concordato unanimemente . Ad esempio, l’assemblea, al fine di risparmiare sul compenso dovuto per un contratto d’appalto, può decidere (all'unanimità) di autogestire il servizio di pulizia delle parti comuni, prevedendo degli specifici turni a carico dei singoli partecipanti per l’espletamento del servizio. In questi casi specifici, il condòmino che si occupa del servizio non è un volontario, bensì un vero e proprio incaricato. E qui nasce un problema di responsabilità, sia per il condominio stesso, che per l’amministratore: ·   Se il condòmino si fa male durante l’attività autorizzata , e non sono state rispettate le norme di sicurezza , il condominio e l’amministratore possono essere ritenuti correspons...

VEPA in condominio: quali criteri rispettare

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  Con la Legge di Conversione n. 142 del 21/09/22 è stato introdotto l’ art. 33 quater del Decreto Aiuti . Tale provvedimento interessa le VEPA ( vetrate panoramiche ), ossia strutture completamente trasparenti e amovibili ( temporanee ), che consentono un proficuo areggiamento e la protezione da agenti atmosferici. Andrebbero privilegiate le vetrate con sistema di scorrimento VBS . Tali strutture rientrano nell’ edilizia libera e non sono soggette a titoli abilitativi . Pertanto, il singolo condòmino può installarle liberamente, notiziando l’amministratore che riferisce in assemblea ai sensi dell’ art. 1122 c.c. . L’installazione da parte del singolo condòmino è libera, purché non venga minata la stabilità dell’edificio , o non vengano dimostrate in giudizio delle deturpazioni architettoniche . Solo un regolamento contrattuale può impedire l’installazione. Per evitare contestazioni, si consiglia ad ogni condòmino di procedere con perizia e rispetto, anzitutto notiz...

Il convenuto va convocato in assemblea?

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  Quando vi è un contenzioso giudiziario tra un condòmino da una parte e il condominio dall’altra si verifica una scissione della compagine condominiale in due gruppi di partecipanti, portatori di contrapposti interessi. Tale situazione non può non avere riflessi sulle regole che disciplinano lo svolgimento dell'assemblea e sulle relative maggioranze, in modo sostanzialmente analogo alle regole che trovano applicazione nel condominio parziale, fattispecie in cui al mutamento della stessa compagine dei partecipanti al condominio segue la modifica della stessa composizione dell'assemblea e delle maggioranze. Conseguentemente, in caso di deliberazione assembleare, volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, non sussiste il diritto di quest'ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea , né, quindi, la...

La ripartizione dei consumi elettrici ed idrici condominiali

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L' art. 1123 c.c. II comma stabilisce che le spese per i servizi comuni vanno ripartite in proporzione “ all’uso che ciascuno può farne ”. Per quanto riguarda i consumi di energia ed acqua, questo uso specifico è facilmente determinabile nel caso in cui ci siano vari contatori che rilevino i consumi per ogni porzione degli impianti adibita a specifico uso . In caso di unico contatore che rileva complessivamente i consumi idrici o per l'illuminazione molto spesso si creano dubbi su come ripartire la spesa. La prassi e la giurisprudenza maggioritaria concorda nello stimare la frazione di consumo complessivo attribuibile a ciascun servizio per cui luce ed acqua vengono impiegati . La spesa totale andrebbe suddivisa secondo percentuali proporzionali , calcolando una determinata quota da ripartirsi secondo ognuna delle specifiche tabelle afferenti ai vari utilizzi preposti. Non si deve applicare “tout court” la sola Tabella A su tutto il consumo , bensì prima suddividere i...

Si possono fare ripartizioni per criteri misti?

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  La casistica della ripartizione in base a un  accordo convenzionale di tipo contrattuale si può applicare anche in caso di ripartizione delle spese secondo criteri misti ( ad esempio una porzione di spesa per millesimi di proprietà e l’altra quota in parti uguali ). Il criterio misto può essere applicato anche in base alle proprietà coinvolte , ad esempio una spesa può essere ripartita in parti uguali fra i proprietari degli appartamenti e secondo millesimi per i proprietari di box e pertinenze varie . Come si fa una ripartizione per criteri misti? Si prendono i centri di costo da ripartirsi e si simula una ripartizione classica pro quota millesimale fra tutte le priprietà individuali . A tal punto si prendono solo i valori relativi alle ripartizioni afferenti i condòmini interessati dalla suddivisione per millesimi ( ad esempio solo i proprietari dei box ). Ovviamente, per i condòmini che sono proprietari di più beni individuali, bisognerà concordare se chi ha una ...

Blackout dell'intero condominio: come comportarsi

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L’elettricità è ormai una componente fondamentale della vita di tutte le persone. Ecco perché un blackout, ossia la temporanea mancanza di corrente elettrica, in un’abitazione o un’intera area geografica, può creare notevoli disagi. Anche se oggigiorno non sono così frequenti come in passato, è sempre meglio sapere come comportarsi nel caso in cui la corrente venga a mancare in tutto l’edificio per un periodo di tempo più o meno lungo. Prima di procedere alla segnalazione di un guasto, è bene accertarsi che il problema non sia in casa . Bisognerà dunque verificare che non sia scattato il contatore, magari per un sovraccarico dovuto al numero elevato di elettrodomestici in uso contemporaneamente. Può succedere infatti, che il contatore di casa sia scattato a causa dell’eccessiva richiesta di potenza.Se questa evenienza si dovesse riproporre frequentemente, sarà bene richiedere un aumento di potenza . Una volta che si è certi che il gu...

Regolamento di condominio: interpretazioni migliorativi degli articoli inderogabili

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  L' art. 1138 IV comma c.c . tratta il tema dell'inderogabilità di alcuni articoli del Codice Civile - in tema di condominio - che non possono essere derogati all'interno di un regolamento condominiale, anche se approvato all'unanimità . Nonostante l'inderogabilità di alcune norme, la giurisprudenza, con varie pronunce, ha più volte sottolineato come sia possibile che un regolamento condominiale contrattuale introduca misure “ migliorative ” – vale a dire, condizioni più favorevoli per i condòmini – rispetto a termini inderogabili fissati dalla legge , purché tali interpretazioni non alterino la sostanza delle norme inderogabili ma ne rafforzino gli effetti a favore della collettività . Pur non essendoci una “ sentenza unica ” che raccolga ogni aspetto delle misure migliorative in materia di condominio, alcuni orientamenti della Cassazione indicano che un regolamento che ponga termini più stringenti e condizioni più favorevoli, pur rimanendo all’interno dei l...