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Legge di Bilancio 2025

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  La legge di bilancio 2025 ( L. 30.12.2024 n. 207 ) ha rimodulato le aliquote di detraibilità relative agli interventi realizzati sugli edifici sia per quanto riguarda il cosiddetto bonus casa ( art. 16 bis del TUIR - valido ai soli fini IRPEF) sia per gli interventi ECOBONUS e SISMABONUS (validi ai fini IRPEF e IRES). BONUS CASA Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota: • del 50% per le spese sostenute nel 2025 , nel limite massimo di spesa agevolata di  96.000 euro; • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 , nel limite massimo di spesa  agevolata di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al: • 36% per le spese sostenute nel 2025 ; • 30% per le spese sost...

Un condòmino può installare tapparelle di un colore diverso dalle altre?

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  L'installazione o il ritinteggiatura di una tapparella afferiscono in quelle attività afferenti alla sfera privata, che vengono disciplinate dall' art. 1122 del Codice Civile , intitolato , per l'appunto, '' opere su parti di proprietà privata ''. La norma ci dice che al condòmino, nelle parti di sua proprietà esclusiva è consentito porre in essere modificazioni, purché le stesse non rechino  danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio . La stessa norma onera il proprietario, in ogni caso,  a darne preventiva notizia all'amministratore,  che dovrà dunque riferire in assemblea in relazione a tali interventi. Più volte la giurisprudenza ha ritenuto che il decoro architettonico debba essere considerato alla stregua di un  bene comune  (cfr. Cass. n. 17398/2004 e n. 8830/2008 ). Quindi sì, ai sensi dell' art. 1122 il condòmino può agire sulla tapparella, trattand...

Esiste condominio se si condivide solo l’utenza idrica?

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Prima di rispondere al quesito che ci viene posto da gentilissimi clienti, andiamo a specificare cos'è un '' condominio '' per l'ordinamento giuridico italiano.  Per condominio s'intende una particolare forma di comunione , applicata ad un bene immobile - ossia un edificio che può estendersi sia in senso verticale che in senso orizzontale - in cui sono presenti diverse unità immobiliari di proprietà esclusiva di differenti proprietari , che condividono fra loro beni e/o servizi in comune.  Per legge, il condominio si costituisce di fatto, senza necessità di atto formale, proprio nel momento in cui vi è la presenza, all'interno dell'edificio, di due diversi proprietari di differenti beni privati . Al verificarsi di tale fattispecie, automaticamente, le parti in comune dell'edificio diventeranno beni in comunione fra i vari soggetti partecipanti, richiedendo che un apposito ente di gestione , ovvero proprio il condominio , si occupi della discipl...

Installazione di pensiline, verande e affini in aree comuni

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Non capita di rado che singoli condòmini, ingolositi dalla possibilità di allargarsi sfruttando lo spazio esterno rispetto alla propria abitazione, negozio o altra attività, decidano d'intraprendere il passo di installare una veranda , pensilina o una struttura simile, atte a delimitare un determinato spazio, che potrebbe essere anche originariamente di pertinenza comune, come un cortile o un porticato . Tali regole si applicano anche in caso d'installazione di tende e pergotende da parte di attività presenti al pian terreno.  Ovviamente, in tale procedura svolge un ruolo fondamentale l'intervento dell'amministratore di condominio, figura indispensabile per valutare la fattibilità dell'opera e le modalità di esecuzione. Come detto, lo spazio che il condòmino potrebbe voler occupare, potrebbe essere già di sua proprietà, oppure di pertinenza condominiale. Pertanto, primo punto da chiarire è che sì , una struttura privata può essere installata anche su una superficie ...

Il Codice Identificativo Nazionale in riferimento alle locazioni per finalità turistiche o brevi

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La Legge 191/23 , convertendo con modificazioni il D.L. 145/23 , ha disposto alcuni obblighi che, parzialmente, riguardano anche la vita condominiale e, pertanto, gli Amministratori di Condominio. In particolare il riferimento è all’ art. 13-ter aggiunto con la Legge di conversione e rubricato “ disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ”. La prima grande novità è l’attribuzione del CIN , Codice Identificativo Nazionale , rilasciato dal Ministero del Turismo tramite la piattaforma telematica Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive ( BDSR ), su richiesta ed onere dei Proprietari che utilizzino i propri immobili per le locazioni richiamate dalla medesima Legge (per finalità turistiche o brevi ai sensi dell’ art. 4 D.L. 50/17 ). Un secondo aspetto rilevante della norma è riferito alla sicurezza delle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turisti...

La fattura elettronica non è sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo

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  Con il decreto del 24 settembre 2024 , il T ribunale di Roma, Sez. VII ,   ha confermato l’orientamento espresso da altri giudici di merito, per cui, ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo, non è sufficiente la fattura elettronica . Secondo i giudici romani, la ratio dell' art. 634 c.p.c . , relativo alla prova scritta, « si fonda sulla peculiare valenza della contabilità ordinata e conforme a legge, indice di affidabilità del soggetto alla cui attività si riferisce », per cui la fatturazione elettronica, pur assicurando elevati standard di certezza e autenticità, non risulta di per sé idonea ad ottenere un decreto ingiuntivo . Per tali ragioni, spesso i giudicanti, per concedere l’ingiunzione, scelgono di emettere una richiesta di integrazione documentale , invitando il ricorrente a depositare, entro 30 giorni, estratto autentico notarile delle scritture contabili con l'annotazione delle fatture e l'attestazione da parte del notaio di regolare tenuta ai sensi...

Ordinanza del sindaco sulla gestione del riscaldamento per la stagione 2024-2025

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Con Ordinanza N.124 del 30 Ottobre il Sindaco di Roma definito le condizioni di esercizio per la stagione 2024/25: - la riduzione del periodo ordinario di esercizio stabilendo come periodo di funzionamento quello compreso  tra il 15.11.2024 ed il 07.04.2025; - il funzionamento  per un   massimo di 11 ore giornaliere  comprese  tra le ore 5 e le ore 23.00  di ciascuno giorno; - la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'articolo 3 comma 1 del DPR n. 74/2013 (ossia 17° C +2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e  19° C +2° C di tolleranza  per tutti gli altri edifici). Sono previste alcune deroghe, sia per il periodo di accensione che per il tetto massimo di ore, per varie tipologie di attività ed edifici, tra i quali gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura estern...