Il perimento dell'edificio

Per “ perimento del condominio ” si intende la distruzione, totale o parziale, dell’edificio, dovuta a cause indipendenti dalla volontà dei singoli condòmini. Può capitare infatti che, a seguito di avvenimenti naturali o accidentali ( come ad esempio terremoti, incendi, crolli ), l’edificio condominiale venga interamente o parzialmente distrutto. L' art. 1128 c.c. disciplina specificatamente la fattispecie del perimento . La legge prevede due ipotesi in cui si può parlare, da un punto di vista giuridico, di perimento dell’edificio condominiale, e cioè quando a essere distrutto è: • l’intero fabbricato o almeno 3/4 di esso ; • il fabbricato in misura inferiore ai 3/4 di esso . In seguito al perimento totale o di una parte che rappresenti i 3/4 dello stabile, il condominio si estingue automaticamente e gli ex condòmini diventano comproprietari del suolo . In tale ipotesi, ciascun condomino può scegliere se: approvare la delibera d...