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Visualizzazione dei post da luglio, 2024

Il perimento dell'edificio

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Per “ perimento del condominio ” si intende la distruzione, totale o parziale, dell’edificio, dovuta a cause indipendenti dalla volontà dei singoli condòmini. Può capitare infatti che, a seguito di avvenimenti naturali o accidentali ( come ad esempio terremoti, incendi, crolli ), l’edificio condominiale venga interamente o parzialmente distrutto. L' art. 1128 c.c. disciplina specificatamente la fattispecie del perimento .  La legge prevede due ipotesi in cui si può parlare, da un punto di vista giuridico, di perimento dell’edificio condominiale, e cioè quando a essere distrutto è: • l’intero fabbricato o almeno 3/4 di esso ; • il fabbricato in misura inferiore ai 3/4 di esso . In seguito al  perimento totale  o di una parte che rappresenti i 3/4 dello stabile, il  condominio si estingue automaticamente  e gli ex condòmini diventano  comproprietari del suolo . In tale ipotesi, ciascun condomino può scegliere se: approvare la  delibera d...

La sopraelevazione

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L’ art. 1127 del Codice Civile riconosce il diritto al proprietario dell’ ultimo piano dell’edificio , o al proprietario del lastrico solare o tetto di proprietà esclusiva, di poter sopraelevare , ossia di costruire nuove fabbriche o piani, a meno che non ci siano restrizioni specifiche in tal senso all’interno di un regolamento condominiale di natura contrattuale . Tuttavia, nonostante il Codice garantisca il diritto alla sopraelevazione, la stessa opera non è permessa in alcuni casi specifici, espressamente indicati dalla Legge. Il primo divieto ha, ovviamente, a che fare con la sicurezza : di fatti, sarà vietato sopraelevare se l’edificazione di nuovi piani potrebbe avere ripercussioni negative sulla stabilità dell’edificio condominiale . Se una perizia tecnica dovesse documentare problemi statici, allora viene concesso all’assemblea di opporsi alla nuova opera. Quello della sicurezza è un potenziale divieto imperativo . Di fatti, le norme tecniche per le costruzioni NTC 2...

La normativa UNI 10200

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La UNI 10200 è la normativa europea che prescrive come ripartire le spese relative al riscaldamento negli edifici. Essa suddivide in due componenti la spesa totale afferente l’impianto di riscaldamento centralizzato: 1) componente energetica , a sua volta costituita da: - consumi volontari , dovuti ai prelievi volontari di calore effettuati dai singoli utenti e contabilizzati dal sistema di contabilizzazione. Le relative spese sono ripartite in proporzione ai consumi individuali rilevati dal sistema. A seguito dell’approvazione del consuntivo e della ripartizione secondo quanto consumato, l’amministratore, per i consumi successivi, al fine di poter saldare durante l’anno la società che eroga il servizio, nelle quote richieste ai condomini attraverso il piano di ripartizione spese allegato al preventivo , dovrà considerare anche quelle relative al riscaldamento, calcolate in proporzione ai consumi totali dell’anno precedente, poi ripartiti in proporzione ai singoli consumi vo...

Il diritto al distaccamento dal riscaldamento centralizzato

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L’ art. 1118 IV comma del Codice Civile riconosce al singolo condomino il diritto di potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento o condizionamento dell’aria centralizzato, purché venga appurato da un tecnico che il distaccamento non provochi notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini . Il distaccato, in quanto resterà in ogni caso comproprietario dell’impianto , sarà comunque chiamato a contribuire alle spese relative ai consumi involontari, oltre che di conservazione, messa a norma e manutenzione straordinaria dell’impianto , mantenendo il diritto di potersi riallacciare in qualsiasi momento, diritto che si estende anche ai suo eredi o aventi causa ( sentenza del Tribunale di Savona n. 502 del 3 maggio 2018 ). Essendo il distacco di per sé un atto contrario al risparmio energetico, eventuali nuovi distacchi successivi al primo restano decisamente residuali , in quanto suscettibili di squilibrio di funzionamento dell’impianto...

Il distaccamento dal condominio

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A volte, la presenza di più edifici autonomi ( ad esempio uno stabile diviso in più scale autonome ) non garantisce la costituzione automatica di un supercondominio . Può accadere, infatti, che questi edifici formino, secondo quanto disposto dal costruttore , un’ unica entità condominiale . Le disposizioni del costruttore possono essere contenute nel regolamento condominiale ( quali intestazione descrittiva della comunione a cui si riferisce il regolamento, o norma contrattuale che impedisce lo scioglimento ), oppure, in caso di assenza di riferimenti in tale statuto, sono desumibili dai primi rogiti . In situazioni del genere, la Giurisprudenza prevede la possibilità del distaccamento , inteso come distacco dalla propria compagine condominiale di appartenenza, con relativo esonero di partecipazione alle spese e di obbligo al rispetto delle delibere assembleari. Tale evenienza è espressamente disciplinata dal Codice Civile agli artt. 61 e 62 d.a.c.c . , che hanno proprio il c...

Mediazione per concordare un piano di rientro con i condomini morosi

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  Negli ultimi tempi parrebbe essere invalsa la prassi di alcuni organismi di mediazione di suggerire agli Amministratori di Condominio di depositare una domanda di mediazione nei confronti dei condomini morosi, al fine di concordare un piano di rientro con gli stessi, senza che vi partecipino i rispettivi avvocati. Conseguentemente, ci si domanda se un amministratore che decida di seguire tale procedura si comporti in maniera corretta. Da una prima analisi, appaiono due grandi problematiche: - Davvero non è necessario farsi assistere da un avvocato ? - Si tratta di una procedura più conveniente rispetto al deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo ? Per quanto riguarda la necessarietà di avere un’assistenza tecnica, si rileva che l’ art. 8 comma 5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n° 28 prescrive che, nelle materie in cui la mediazione sia condizione di procedibilità di una domanda giudiziaria o quando questa è delegata dal giudice, “ le parti sono assistite dai rispettivi avv...

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione della plusvalenza per cessione di immobili oggetto di interventi superbonus

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Con la circolare n. 13 del 14 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune delucidazioni in merito alla tassazione della plusvalenza generatasi dalla vendita di immobili che sono stati oggetto di intervento superbonus. Tale norma è stata introdotta con la legge di bilancio 2024 e prevede in aggiunta alle casistiche “storiche” previste dall’art. 67 del TUIR, l’aggiunta della plusvalenza prevista dalla nuova lett. b-bis) dell’art. 67 comma 1 del TUIR, ossia quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di “immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione”, con l’esclusione però degli “immobili acquisiti per successione” e di “quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte” del periodo di riferimento. Nello specifico la suddetta circolare precisa che: • gener...