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Mancato accatastamento di porzioni immobiliari

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  Il mancato accatastamento di una porzione di immobile, come un lastrico solare o una terrazza a livello, può creare problemi sia dal punto di vista legale che urbanistico: Impossibilità di corretta identificazione catastale : la superficie non esiste ufficialmente nel Catasto, quindi non è facilmente individuabile né trasferibile. Problemi in caso di compravendite o successioni : non essendo accatastata, quella parte dell’immobile non può essere inserita correttamente in atti notarili. Ostacoli per eventuali lavori edilizi o pratiche edilizie : es. permessi, SCIA, bonus edilizi ecc. Confusione su proprietà, uso e manutenzione : può creare incertezze tra i condomini e problemi futuri. L’amministratore ha il dovere di tutelare gli interessi del condominio e deve quindi: Verificare la situazione attuale con un tecnico abilitato ( geometra, architetto, ingegnere ). Informare l’assemblea condominiale sull...

Privacy in condominio

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L’amministratore è responsabile del trattamento dei dati relativi al condominio, ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 25 maggio 2018 . Col termine “ dato ” s’intende una serie d’informazioni che consentono di identificare una persona ( dati personali ), d’individuarne preferenze, orientamenti e recapiti telefonici ( dati personali ) e di determinarne i trascorsi giuridici ( dati giudiziari ). Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è sempre necessario il previo consenso dell’interessato . Per “ trattamento dei dati ” s’intendono quella serie di operazioni di raccolta, utilizzo, conservazione e archiviazione dei dati. Nel condominio, il titolare del trattamento dei dati è la compagine condominiale stessa, mentre, come già detto, il responsabile del trattamento è l’amministratore . Abbiamo visto che, istituzionalmente, l’amministratore è obbligato alla tenuta di determinati registri , alla conservazione della documentazione ...

La prorogatio imperii

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La prorogatio imperii è l'istituto che consente all' amministratore , formalmente cessato dall'incarico, di continuare a gestire il condominio in attesa di un successore che prenda il suo posto. La  prorogatio  sta ad indicare proprio la continuità del mandato dell'organo dimissionario, revocato o in scadenza, fino a che non ne venga nominato uno nuovo. La ragione della prorogatio è piuttosto semplice: evitare che un condominio si trovi  improvvisamente sprovvisto di amministratore , in modo da scongiurare una possibile e pericolosa stasi della gestione. La  prorogatio imperii  trova applicazione ogni volta che l'amministratore non sia più in carica, qualunque possa esserne la ragione. Ciò significa che la prorogatio si applica tanto nelle ipotesi di  dimissioni  quanto in quelle di  revoca dell'incarico  da parte dell'assemblea,  scadenza del mandato  senza aver provveduto al rinnovo annuale, sopravvenuta perdita dei requisiti di o...

Passaggio di consegne: come funziona e cosa c'è da sapere?

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Qualora un amministratore di condominio si dimetta o venga sostituito dall’assemblea o dal Giudice, dovrà avvenire il passaggio di consegne . Quest’ultimo non è altro che l’ atto di successione tra il vecchio amministratore revocato o dimissionario e il nuovo amministratore appena nominato. Prima della riforma che ha modificato alcuni articoli che disciplinano il condominio all’interno del Codice Civile ( L. 220/2012 ), era pacifico ritenere che l’amministratore entrante si insediasse in carica a seguito della propria nomina, con conseguente soppressione dei poteri e della carica dell’amministratore uscente. Ma, a seguito dell’entrata in vigore della riforma, è stato chiarito che l’amministratore neonominato non assume la carica nel momento della sua nomina, bensì s’insedia a seguito dell’accettazione della nomina stessa, che si formalizza con il passaggio delle consegne. Nel frattanto, l’amministratore uscente resterà in carica, fino alla riconsegna della documentazione in suo ...

Revisionare le tabelle millesimali

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  Anzitutto, apriamo quest'articolo con una precisazione sulla terminologia. Revisionare le tabelle millesimali in un condominio può prevedere due sottocategorie di operazioni: la rettifica o la modifica . Rettifica e modifica si differenziano in base al tipo di motivazione/errore che conduce alla revisione. Tra l'altro, la motivazione di fondo sarà anche la discriminante che determinerà il quorum con cui andranno approvate le nuove tabelle millesimali . In base alla fattispecie potrebbero bastare  500 millesimi , oppure sarà necessaria l' unanimità . Tutto sarà disciplinato dall' art. 69 d.a.c.c. . Bisogna precisare che le tabelle millesimali possono essere sempre revisionate ( o quasi ) e che la loro natura ( legali o contrattuali ) poco incide sui quorum. E che, indipendentemente dal caso specifico, tutti i processi di revisioni dovranno iniziare con una prima assemblea, durante la quale i condòmini manifesteranno la volontà di procedere con la revisione - dettagl...

Facciata deturpata: cosa bisogna fare?

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La deturpazione della facciata rientra nel concetto di '' decoro architettonico '', bene comune condominiale che andrebbe preservato. La fattispecie, però, presenta delle dovute differenziazioni rispetto ad altre casistiche che abbiamo già analizzato in articoli precedenti, quali ad esempio l'installazione di tende o di tapparelle, serrande e infissi. In tali casistiche si fa riferimento ad un'accezione puramente estetica del concetto di ''decoro'', che andrebbe determinata in base al parere soggettivo del Giudice, in caso di controversia. Se parliamo di '' deturpazioni '', provocate da imperizie o interventi privati eseguiti dai singoli condòmini, la concezione è ben differente, poiché se viene cagionato un danno evidente, la componente soggettiva viene ridotta, in quanto è documentabile l'oggettività di alterazioni quali lo sfregio di elementi decorativi, o, peggio ancora, il deterioramento di intonaci e parti murarie. Stess...

L'amministratore di condominio può impugnare una delibera?

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Apparentemente la risposta al quesito del titolo sembrerebbe negativa, alla luce di quanto previsto dall’ art. 1137 c.c. , che cita solo i condòmini come titolari del diritto d'impugnazione. Ma, come su vari argomenti che gravitano intorno alla sfera condominiale, anche su questo quesito urgono delle precisazioni, che dipendono dalla tipologia di vizio che affligge la delibera impugnabile. Delibera annullabile Se la delibera è semplicemente annullabile, l’amministratore non può impugnarla . Qualora ritenga, autonomamente, o su rimostranza di uno o più condomini, che sia per qualche motivo viziata, altro non può fare, proporre la convocazione di  una nuova assemblea, in cui discutere la modifica o l’annullamento totale della delibera ritenuta viziata. Ma se l’assemblea ritiene di convalidarla, allora l’amministratore non può procedere al successivo passo dell’impugnazione, anzi, ai sensi dell' art. 1130 c.c. dovrebbe seguitare ad eseguirla decorsi i famosi 30 giorni entro i qual...